Sirio risponde

Le microaziende hanno sostanzialmente gli stessi obblighi di tutte le altre imprese, anche se alcuni oneri sono applicabili in misura “ridotta”, per poterle facilitare, cioè:

  • Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
  • Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi
  • Formazione e informazione ai lavoratori
  • Valutazione dei Rischi specifici
  • Nomina del Medico Competente se necessita in relazione ai rischi presenti

Più propriamente il lavoratore con mansioni che determinano rischi per la salute deve essere sottoposto a “Sorveglianza Sanitaria” del cosiddetto Medico Competente (M.C.); ciò comporta la nomina da parte del datore di lavoro di un M.C. che provvederà ad attivare la Sorveglianza Sanitaria, con visite ed esami derivanti dal protocollo sanitario relativo alla specifica mansione svolta da ciascun lavoratore.

All’atto dell’assunzione e successivamente ogni 5 anni i lavoratori devono frequentare un corso di aggiornamento. I lavoratori edili che vengono impiegati per la prima volta in cantiere dovranno frequentare un corso di 16 h. preassuntivo, presso un Cassa Edile.

In tutte le 80 attività  previste dal D.P.R. 151/2011 come, ad esempio, autorimesse pubbliche e private con superficie maggiore di 300 mq. o fabbricati civili con altezza antincendio maggiore di 24 m.

In tutti i condomini che hanno lavoratori dipendenti: portieri, pulitori, giardinieri, etc. devono essere fatti gli adeguamenti previsti del D. Lgs. 81/08 e cioè, tra i più importanti: Valutazione dei Rischi presenti,  Valutazione dei Rischi Interferenziali esistenti tra i lavoratori diretti del Condominio e quelli degli Appaltatori presenti nell’ambito condominiale