Abilitazioni alle attrezzature di lavoro: obbligo di aggiornamento entro il 12 marzo 2018

Scade il 12 marzo 2018 il termine ultimo per l’adempimento dell’obbligo di aggiornamento delle Abilitazioni all’uso di Attrezzature di lavoro, sancito al comma 5 dell’art. 73 del D. Lgs n. 81/08, e le cui modalità sono state definite dall’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012.

Ricordiamo che l’entrata in vigore dell’Accordo fu prevista a 12 mesi dalla data di pubblicazione dell’Accordo in Gazzetta Ufficiale (avvenuta il 12 marzo 2013). Gli attestati di abilitazione hanno una validità di 5 anni a partire dal 12 marzo 2013 (data di entrata in vigore dell’accorso attrezzature): iI punto 9.2 dell’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 è stato poi sostituito dall’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016, stabilendo che “Gli attestati di abilitazione conseguenti ai corsi di cui al punto 9.1 hanno validità di 5 anni a decorrere rispettivamente dalla data di entrata in vigore del presente Accordo per quelli di cui alla lettera a), dalla data di aggiornamento per quelli di cui alla lettera b) e dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento per quelli di cui alla lettera e).”

Pertanto, per ciascuna Abilitazione conseguita in sede formativa, i datori di lavoro devono far seguire un corso di aggiornamento di quattro ore ai propri operatori, entro il 12 marzo 2018.Le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori in base all’Accordo 22/2/2012 sono:
Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)
Gru a torre
Gru mobile
Gru per autocarro
Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (a braccio telescopico, industriali semoventi, sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi), tra cui, quindi, anche i cosiddetti “muletti”
Trattori agricoli o forestali
Macchine movimento terra (escavatori idraulici, a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli)
Pompe per calcestruzzo.