NUOVI CORSI PER ADDETTO ANTINCENDIO

A partire dal 4 ottobre 2022 è entrato in vigore il nuovo Decreto del Ministero dell’interno di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (DM 02 settembre 2021 – G.U. 04 ottobre 2021, n. 237) sui “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Tale decreto sostituisce il precedente D.M. 10 marzo 1998 e modifica gli obblighi di formazione per gli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza.

– Corsi ex novo per chi non ha alcun attestato precedente (OBBLIGATORI DAL 4 OTTOBRE 2022):

Livello 1 (ex rischio basso) 2 ORE TEORIA + 2 ORE PRATICA – TOT 4 ORE

Livello 2 (ex rischio medio) 5 ORE TEORIA + 3 ORE PRATICA – TOT 8 ORE

N.B. I corsi già programmati con i contenuti del DM 10 marzo 1998, sono considerati validi se svolti entro IL 4 APRILE 2023

 

– Corsi di aggiornamento per chi ha un attestato PRECEDENTE AL 4 OTTOBRE 2017 (OBBLIGATORI DAL 4 OTTOBRE 2022):

Livello 1 (ex rischio basso) 2 ORE PRATICA  – TOT 2 ORE

Livello 2 (ex rischio medio) 2 ORE TEORIA + 3 ORE PRATICA – TOT 5 ORE

 

– Corsi di aggiornamento per chi ha un attestato SUCCESSIVO AL 4 OTTOBRE 2017 (OBBLIGATORI 5 ANNI DOPO L’ULTIMA FORMAZIONE):

Livello 1 (ex rischio basso) 2 ORE PRATICA  – TOT 2 ORE

Livello 2 (ex rischio medio) 2 ORE TEORIA + 3 ORE PRATICA – TOT 5 ORE

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