La responsabilità dell’Amministratore per l’infortunio di un lavoratore in un condominio

La responsabilità dell’Amministratore per l’infortunio di un lavoratore in un condominio

PERCHE’ IL D.I.S. E’ NECESSARIO

L’amministratore del Condominio può rispondere per l’infortunio avvenuto durante i lavori di manutenzione del fabbricato condominiale, se l’impresa affidataria risulta priva di capacità tecnico professionale, e/o per non avere vigilato su di essa.

Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha confermato la condanna dell’amministratore perché durante i lavori si verificava un infortunio letale a seguito di una caduta dal ponteggio di un lavoratore dell’impresa incaricata che determinava il procedimento per omicidio colposo a carico dell’amministratore per aver affidato ad una impresa lavori nel condominio, senza effettuare le opportune verifiche sulla capacità tecnica della stessa.

L’idoneità di un’impresa si accerta mediante l’applicazione dell’art. 26 del D. Lgs. 81/08; per ottemperare all’art. 26. che verifica preventivamente l’idoneità delle ditte/imprese che lavorano presso il Condominio, viene redatto il D.I.S. (Documento Informativo Sicurezza) a cura della SIRIO. Chiedi un preventivo!